Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

VODIM

Risultati per: nella

Numero di risultati: 19 in 1 pagine

  • Pagina 1 di 1

Sentenza n. 13120

334969
Cassazione civile, sezione II 19 occorrenze
  • 1997
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
  • w
  • Scarica XML

Sentenza n. 13120

La “FINADINVAL” S.R.L., nella professata veste di avente causa a titolo particolare per atto fra vivi della “CO.GE.UR.” s.p.a. nella titolarità del

Sentenza n. 13120

La società in tal guisa intimata si è astenuta da ogni attività difensiva nella presente sede.

Sentenza n. 13120

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09-05-97 dal relatore Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;

Sentenza n. 13120

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 9 maggio 1997.

Sentenza n. 13120

9) – La “CO.GE.UR.” s.p.a., intimata, non ha svolto attività difensiva nella presente sede, e, perciò, non deve provvedersi sull’onere delle spese

Sentenza n. 13120

In un tal contesto, nella indiscutibile, e nella presente sede indiscussa, diversità concettuale fra l’obbligazione indennitaria di cui all’art. 1381

Sentenza n. 13120

indispensabili per consentirle il pieno godimento dell’immobile comprato si risolve, non nella denuncia di un vizio intrinseco dell’”iter” logico attraverso il

Sentenza n. 13120

Questa Corte Suprema, nella sanzionata riunione dei ricorsi, con ordinanza in data 27 novembre 1996, ha disposto farsi luogo ad integrazione del

Sentenza n. 13120

ingegneri e gli architetti liberi professionisti”, nella incontestabilmente dimostrata (v., la documentazione prodotta dalla ricorrente anzidetta nella

Sentenza n. 13120

” seguono la soccombenza e, perciò, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste a carico della prima.

Sentenza n. 13120

non contraddittorio, e che, perciò, non può essere ravvisato sindacabile nella presente sede, per difetto di motivazione, ai sensi dello art. 360, comma

Sentenza n. 13120

La “FINADINVAL” S.R.L., con il quarto mezzo di ricorso, accampa che nella pronuncia resa sul tema dalla corte capitolina sarebbero rilevabili

Sentenza n. 13120

oggetto della clausola penale, e, in particolare, alla regola della relativa riducibilità di cui all’art. 1384 cod. civ., nella applicabilità di tale

Sentenza n. 13120

concordato nella vendita in controversia sul rilievo della spettanza dell’importo considerato alla attuale controricorrente e ricorrente incidentale a titolo

Sentenza n. 13120

pattuizione negoziale nei sensi dianzi illustrati dedotta in discussione nel novero delle promesse della obbligazione o del fatto del terzo (nella specie, delle

Sentenza n. 13120

, n. 5, cod. proc. civ.)”, nella realtà, denunciando aver detta corte “errato nel ritenere che alla Cassa acquirente possa essere riconosciuto il

Sentenza n. 13120

La “FINADINVAL” S.R.L., di poi, con il secondo mezzo del suo ricorso, sostiene evidenziarsi nella sentenza impugnata “violazione e falsa applicazione

Sentenza n. 13120

Il tribunale, con sentenza del 28 gennaio 1989, resa nel contraddittorio e nella resistenza della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per

Sentenza n. 13120

nella via C. G. Viola dell’agglomerato urbano capitolino per un prezzo di L. 13.700.000.000, di cui a) – L. 11.700.000.000 già corrisposte, b) – L

Cerca

Modifica ricerca

Categorie